Cerca
Close this search box.
Icon Efficienza energetica degli edifici

Modulo del polo energetico: Efficienza energetica degli edifici

Definizione degli obiettivi

I nuovi edifici hanno generalemente un’elevata efficienza energetica . Negli stabili con un isolamento termico insufficiente è necessario migliorare l’efficienza energetica.

Situazione di partenza

L’efficienza energetica è la chiave per ristrutturare il nostro sistema energetico e raggiungere la neutralità climatica alla quale la Svizzera ambisce. Gli edifici di nuova costruzione rispettano le prescrizioni attualmente vigenti e presentano già un isolamento termico ottimale dal punto di vista ecologico ed economico. La vera sfida è costituita piuttosto dagli edifici esistenti, costruiti prima degli anni ’90. Il loro involucro edilizio infatti è poco o addirittura per nulla isolato risultando non conforme al concetto di efficienza energetica. Questi edifici sono spesso sprovvisti di impianti per la produzione di energia per l’autoconsumo.

Possibili misure

Un buon isolamento termico dell’edificio contribuisce a mantenere stabile la temperatura interna degli ambienti. Tra i requisiti rientrano l’isolamento delle facciate e del tetto nonché l’installazione di nuovi infissi. Inoltre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per l’acqua calda sanitaria, l’aerazione, la climatizzazione, l’illuminazione e gli apparecchi dovrebbe essere coperto per quanto possibile mediante energia prodotta in loco. Gli edifici certificati secondo lo standard Minergie sono conformi a tali criteri.

Esempio pratico: come ottenere in tutta semplicità un involucro edilizio a costi contenuti

Da circa 25 anni il Cantone dei Grigioni promuove il risanamento degli involucri edilizi. Una simile affidabilità politica costituisce le fondamenta per un tasso di risanamento superiore alla media nazionale. I proprietari di immobili sono consapevoli della loro responsabilità: edifici belli e risanati sono coerenti con l’immagine di un Cantone a forte vocazione turistica come i Grigioni.

Consulenza iniziale e procedurale

Il primo passo verso il risanamento dell’involucro dell’edificio è costituito da una consulenza iniziale gratuita per la committenza dell’opera cura dell’Ufficio dell’energia e dei trasporti (UET). Il passo successivo consiste in una progettazione professionale. Idealmente, contestualmente alla presentazione della domanda di costruzione viene depositata anche la richiesta di erogazione di incentivi.

Promozione dell’efficienza dell’involucro dell’edificio nei Grigioni

Per il calcolo degli incentivi al risanamento energetico, oltre agli altri documenti richiesti è necessario accludere un calcolo esaustivo e dettagliato delle superfici. Grazie al modulo di richiesta «Isolamento termico» l’iter è semplice. Le domande presentate vengono esaminate dal reparto dell’UET competente per l’efficienza energetica. In caso di dubbi, i collaboratori dell’UET si mettono direttamente in contatto con la persona di riferimento per il progetto.

Nei Grigioni i proprietari possono decidere autonomamente se risanare singoli elementi edilizi (finestre, tetto, pareti o pavimento) oppure l’intero involucro. Se tutte le condizioni risultano adempiute, a seconda della parte della costruzione o dell’edificio viene riconosciuto un incentivo compreso tra 30 e 90 CHF per metro quadro. Nel caso in cui venga risanato l’intero involucro (tetto, pareti e finestre), la committenza può richiedere il raddoppio degli incenctivi. Il proprietario riceve una promessa di versamento prima dell’inizio dei lavori di risanamento.

Durante i lavori di risanamento si svolgono periodicamente controlli sull’esecuzione e colloqui tra l’UET e i responsabili del progetto, al fine di promuovere la comprensione reciproca e concordare preventivamente la necessaria comunicazione di fine lavori. Se a conclusione dei lavori l’UET dispone dei documenti e dei certificati necessari, si procede al versamento degli incentivi.

Basi legali

Nelle prescrizioni attualmente in vigore, l’efficienza energetica è un tema pertinente in numerosi ambiti.

Nei cantoni sono attualmente in vigore le seguenti basi legali in materia di efficienza energetica:

Stato di attuazione nei Cantoni

Parte B: Isolamento termico degli edifici

Legislazione: protezione termica invernale ed estiva degli edifici
Legislazione: locali frigoriferi, serre e strutture pressostatiche riscaldate, isolamento termico e sfruttamento del suolo, considerazione dell’isolamento termico e delle energie rinnovabili per il calcolo delle distanze

Parte C: Esigenze per le installazioni tecniche

Legislazione: produzione di calore, sistemi di riscaldamento fisso a resistenza elettrica
Legislazione: Ventilazione, raffreddamento, umidificazione e deumidificazione

Parte D: Esigenze concernenti la copertura del fabbisogno di calore negli edifici nuovi

Fabbisogno di calore negli edifici nuovi

Parte G, K: Energia elettrica e utilizzo del calore residuo degli impianti di produzione di energia elettrica

Legislazione: fabbisogno di energia elettrica edifici nuovi, risanati o trasformati, utilizzo del calore residuo degli impianti di produzione di energia elettrica

Parte N: Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)

Parte P: CECE Plus obbligatorio per l’ottenimento di sovvenzioni

Modulo 9: CECE - Disposizioni per determinati edifici

Legislazione: Certificato energetico cantonale degli edifici CECE e CECE Plus

Modulo 3: Riscaldamenti all’aperto e piscine esterne

Modulo 4: Residenze secondarie e appartamenti di vacanza

Legislazione: Riscaldamenti all’aperto e piscine esterne, residenze secondarie e appartamenti di vacanza

Modulo 5, 8: Obbligo di equipaggiare gli edifici nuovi con sistemi domotici, Ottimizzazione dell’esercizio

Legislazione: obbligo di equipaggiare gli edifici nuovi con sistemi domotici, ottimizzazione dell’esercizio

Basi legali

Nelle prescrizioni attualmente in vigore, l’efficienza energetica è un tema pertinente in numerosi ambiti.

Nei cantoni sono attualmente in vigore le seguenti basi legali in materia di efficienza energetica:

Stato dell’attuazione nei Cantoni

Parte B: Isolamento termico degli edifici

Legislazione: protezione termica invernale ed estiva degli edifici
Legislazione: locali frigoriferi, serre e strutture pressostatiche riscaldate, isolamento termico e sfruttamento del suolo, considerazione dell’isolamento termico e delle energie rinnovabili per il calcolo delle distanze

Parte C: Esigenze per le installazioni tecniche

Legislazione: produzione di calore, sistemi di riscaldamento fisso a resistenza elettrica
Legislazione: Ventilazione, raffreddamento, umidificazione e deumidificazione

Parte D: Esigenze concernenti la copertura del fabbisogno di calore negli edifici nuovi

Fabbisogno di calore negli edifici nuovi

Parte G, K: Energia elettrica e utilizzo del calore residuo degli impianti di produzione di energia elettrica

Legislazione: fabbisogno di energia elettrica edifici nuovi, risanati o trasformati, utilizzo del calore residuo degli impianti di produzione di energia elettrica

Parte N: Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)

Parte P: CECE Plus obbligatorio per l’ottenimento di sovvenzioni

Modulo 9: CECE - Disposizioni per determinati edifici

Legislazione: Certificato energetico cantonale degli edifici CECE e CECE Plus

Modulo 3: Riscaldamenti all’aperto e piscine esterne

Modulo 4: Residenze secondarie e appartamenti di vacanza

Legislazione: Riscaldamenti all’aperto e piscine esterne, residenze secondarie e appartamenti di vacanza

Modulo 5, 8: Obbligo di equipaggiare gli edifici nuovi con sistemi domotici, Ottimizzazione dell’esercizio

Legislazione: obbligo di equipaggiare gli edifici nuovi con sistemi domotici, ottimizzazione dell’esercizio